sabato 28 febbraio 2015

Distribuzione merci Sardegna

L’autotrasporto conto terzi è un’attività basilare del sistema economico moderno, che però comporta elevati costi in termini ambientali ed economici. In realtà, eliminando gli sprechi e ottimizzando la logistica, è possibile contenere notevolmente tali costi
Camion che effettuano viaggi parzialmente o del tutto scarichi, tratte uguali percorse più volte nel giro di poco tempo, organizzazione logistica basata su parametri diversi rispetto a quelli dell’ottimizzazione dell’utilizzo dei mezzi. Sono questi i problemi principali del trasporto di merci su gomma. Le conseguenze? Danni ambientali molto gravi e ingenti esborsi per la collettività – basti pensare alle tasse per mantenere le infrastrutture della logistica, per ripagare i danni degli incidenti stradali o per effettuare i necessari controlli sulla circolazione.

Nel nostro Paese ci sono circa 143.000 aziende di trasporto con licenza contro terzi, cioè dei professionisti che possono trasportare merci di tutti. Di queste, 40.000 sono senza veicoli, quindi sono soltanto dei meri intermediari, mentre le altre sono varie aziende distinte. Di queste, il 70% non ha più di tre addetti. Si tratta di un settore con realtà aziendali molto piccole, spesso addirittura monoveicolari. È indubbiamente una situazione molto caotica. Se poi consideriamo il fatto che ogni chilometro percorso da un autocarro provoca un impatto ambientale che non viene pagato da nessuno se non dalla collettività attraverso le malattie dovute all’inquinamento, il tempo perso a causa del traffico, gli incidenti, il consumo delle infrastrutture che noi paghiamo con le tasse, ci accorgiamo che è una catena che non può andare avanti all’infinito.
Fonte: ilcambiamento.it

Traslochi Sardegna

I prezzi dei traslochi nazionali sono influenzati principalmente da due fattori: la quantità di mobilio da trasportare e la distanza dai due luoghi, casa o ufficio di partenza e di destinazione. Gli altri fattori che concorrono al prezzo finale sono l’imballaggio, la fornitura di contenitori, lo smontaggio dei mobili, il deposito dei mobili e lo “sballaggio” generali dei pacchi-scatoloni.
E’ chiaro che un prezzo sarà differente dall’ altro se ad esempio i traslocatori dovranno imballare tutta la vostra roba, smontare i mobili e una volta a destinazione sballare e rimontare. Ovviamente si risparmia su un preventivo del trasloco se queste operazioni vengono fatte da soli. Solitamente i piccoli imballi possono essere fatti direttamente dai clienti. Ci si procura gli scatoloni ad esempio in un supermercato e si imballano gli oggetti ricordando di mettere nelle scatole prima le cose resistenti e pesanti e sopra quelle fragili avvolte con il pluriball o con della carta di giornale.
Lo smontaggio dei mobili, in particolare quelli della cucina, solitamente viene effettuato dai traslocatori che faranno altrettanto quando si tratta di rimontarli. In quest’ultimo caso ci potrebbe essere bisogno di un idraulico che sistemi gli allacci dei rubinetti e degli scarichi della cucina.
 
Esempio prezzo di un trasloco nazionale di una casa di 50mq:
calcolando un trasloco nella stessa città con smontaggio e rimontaggio della cucina, 10 scatoloni da 1 metro cubo l’uno imballati dal cliente (1 metro di lunghezza, 1 di larghezza ed 1 di profondità), smontaggio e rimontaggio di due camere complete di mobili, il costo si aggira sugli 800-900 euro. Ovviamente ci sono anche altre variabili da mettere in conto come l’eventuale affitto di piattaforme aeree, oppure della difficoltà di accesso del palazzo o della casa da cui si trasloco ecc.
 
Prezzi di un trasloco nazionale fuori città (200 km) di una casa di 90mq:
mantenedo gli stessi parametri dell’ esempio precedente siamo circa al doppio del prezzo, circa 1800-2000 mila euro. Dipende anche in questo caso dalla quantità del mobilio e da altri parametri.
Nel caso in cui l’appartamento di destinazione dove si dovrà traslocare non dovesse essere immediatamente (ad esempio un rogito che tarda ad arrivare) disponibile solitamente le ditte di traslochi nazionali dispongono di un magazzino per la custodia dei mobili propri.
 
Quanto costa il deposito mobili per un trasloco?
I prezzi in questo caso oscillano tra i 5 ed i 7 euro al metro cubo di spazio occupato per mese. Per una casa di 50mq si spendono circa 100 euro al mese.
Fonte: traslochinazionali.org
 
 

domenica 22 febbraio 2015

Traslochi con gru Sassari

Quando c'è da effettuare un trasloco e dobbiamo affidarci ad una ditta esterna o a una agenzia di traslochi, è bene verificarne la qualità e soprattutto il tipo di automezzi e di attrezzatura che mettono a disposizione. Fra questi, rivestono molta importanza le gru' per traslochi.
Infatti, una ditta di traslochi degna di questo nome, deve poter affrontare un trasloco in qualsiasi condizione e in qualsiasi posizione il nostro appartamento venga a trovarsi.
Per questo motivo è bene, in caso la nostra abitazione si trovi ad un piano superiore al quarto, scegliere una azienda che abbia adisposizione anche le gru': questo tipo di attrezzatura permette di gestire lo spostamento di mobili facendoli transitare dalla strada al balcone e viceversa.
In questo modo, le operazioni di spostamento dei mobili avvengono con più sicurezza e facilità, in quanto si evita il pericoloso e faticoso trasporto a mano attraverso le scale del palazzo.
Un altro motivo per utilizzare le gru' è proprio la difficoltà, che molte volte si trasforma in impossibilità, di spostare i mobili per il palazzo a causa della mancanza di spazi per riuscire a trasportare e far muovere i mobili. Questo fa in modo che i mobili non si rovinino lungo il trasporto.
Una volta contattata l'agenzia, occorre tuttavia verificare che la gru' a disposizione sia provvista anche di tutta una serie di imbottiture e imballaggi (buste imbottite, scatole di ogni dimensione, coperte, ecc...) per fare in modo che non succeda nulla di spiacevole ai nostri mobili.
Fonte: padronidicasa.it
 
 

Trasporto rifiuti RAEE

Nel recepire il sistema delle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti previsto dalla direttiva 91/156/CEE, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("decreto Ronchi") aveva individuato nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti la competente autorità, prevista dall'articolo 12 della direttiva medesima, presso la quale devono iscriversi "gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari)".
L'Albo è stato costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso lo stesso Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Al Comitato Nazionale sono affidate funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle Sezioni regionali, le quali hanno il compito di iscrivere le imprese. Tali funzioni si manifestano con l'emanazione di deliberazioni, direttive e circolari e mediante le decisioni sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni.
In applicazione delle suddette disposizioni comunitarie, l'articolo 30 del D.Lgs 22/97 aveva disposto l'obbligo d'iscrizione all'Albo per le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti), nonché per le imprese che effettuano l'attività di commercio e intermediazione dei rifiuti.
Inoltre, il Legislatore nazionale aveva previsto l'obbligo d'iscrizione per le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti.
L'iscrizione costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti.
Per le altre attività abilita alla gestione di impianti o all'esercizio di attività autorizzate da altre amministrazioni.
L'iscrizione all'Albo dura cinque anni ed è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie (fideiussioni). Il decreto Ronchi aveva inoltre previsto l'iscrizione con procedura semplificata, di durata biennale, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero.
In sintesi, l'Albo svolge una importante funzione di selezione e di qualificazione delle imprese obbligate le quali, per ottenere l'iscrizione, devono dimostrare il possesso di determinati requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
Uno dei principali risultati conseguiti dall'Albo è costituito dalla pubblicazione dell'elenco nazionale delle imprese iscritte.
L'albo è disponibile sul sito web http://www.albonazionalegestoriambientali.it dal 3 novembre 2004 e contiene, per ciascuna impresa, i dati anagrafici, le categorie e classi d'iscrizione, le tipologie dei rifiuti gestiti e i relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti.
La ricerca delle imprese può essere effettuata attraverso la corrispondente ragione sociale, la sezione regionale o provinciale di iscrizione, la categoria, il codice dei rifiuti.
Con la pubblicazione dell'Albo è stato messo a disposizione del complesso sistema che regola la gestione dei rifiuti un importante strumento.
Infatti, tenuto conto della funzione svolta dall'Albo, la pubblicazione dell'elenco delle imprese iscritte si configura come fondamentale elemento di trasparenza, punto di riferimento per le imprese che producono rifiuti (e che li debbono affidare a operatori qualificati), per le amministrazioni pubbliche e per i cittadini, nonché come importante anello del sistema di contabilità dei rifiuti.
L'operazione, che non eguali presso le altre amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni alle attività di gestione dei rifiuti, continua a riscuotere l'attenzione e l'apprezzamento del mondo imprenditoriale, delle pubbliche amministrazioni e di singoli cittadini.
Ulteriori compiti sono stati affidati all'Albo da decreti legislativi successivi al D.Lgs 22/97, quali il D.Lgs 209/03 di recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli a fine vita e il D.Lgs 151/05, di recepimento delle direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
Nel quadro della riforma delle norme in materia di gestione dei rifiuti, l'articolo 212 del decreto legislativo 152/06 ha istituito l'"Albo nazionale gestori ambientali", che succede all'Albo nazionale gestori rifiuti.
L'attribuzione di nuove funzioni, che si aggiungono a quelle che già previste dal D.Lgs 22/97, fa assumere all'Albo una nuova fisionomia.
In particolare, il D.Lgs 152/06 prevede l'iscrizione all'Albo dei trasportatori dei rifiuti già esentati dal D.Lgs 22/97, l'iscrizione delle imprese che svolgono le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, istituisce i registri delle autorizzazioni regionali e dei firmatari degli accordi di programma e interviene sulle procedure d'iscrizione vigenti.
Ulteriori modifiche sono state apportate dalla promulgazione del D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008) che ha riscritto l'articolo 212 del D.lgs 152/06, modificando in maniera significativa la procedura di iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti (comma 8), riattivato l'iscrizione in regime di comunicazione delle aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi Comuni, e restituito in capo alle Province la registrazione degli impianti che effettuano operazioni di recupero in regime di comunicazione di inizio attività.
L'articolo 212 del D.Lgs 152/06 prevede l'emanazione di decreti attuativi che dovranno regolamentare i nuovi compiti e consentire un razionale e proficuo utilizzo delle risorse.
Fino alla entrata in vigore di tali decreti, si applicano le disposizioni attuative del D.Lgs 22/97.
Talune disposizioni del nuovo decreto legislativo, però, sono di immediata applicazione.
Fonte: albonazionalegestoriambientali.it
 
 

sabato 21 febbraio 2015

Facchinaggio Sassari

Rientrano nella categoria “facchinaggio” le attività di:
· portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari,
compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di
bestiame, ed attivitàpreliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da
cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo
21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
· insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio,
gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e
piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o
senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero,
piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di
piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivitàpreliminari e
complementari.
L'attività di Facchinaggio è da considerarsi attivitàartigiana se vengono rispettati i requisiti e i

criteri dimensionali stabiliti dalla Legge quadro per l'artigianato, Legge 443/85.
 

Requisiti
 
Nello specificio i requisiti di onorabilità sono:
a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di
procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non
colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di
persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione
o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27
Dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni,o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non
conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative,violazioni della legge
3 aprile 2001, n. 142;
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità:
a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto
all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
b) tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita
semplice o per azioni,gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le
cooperative.
Alle imprese di facchinaggio e' consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei
requisiti suddetti.
 
Fasce
Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto
dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di
classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le
imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella
fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
a) inferiore a 2,5 milioni di euro
b) da 2,5 a 10 milioni di euro
c) superiore a 10 milioni di euro
L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei
servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che
l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 art. 47.
All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello
corrispondente alla fascia in cui è inserita.
 
Fonte: asseimprenditori.it
 
 

giovedì 19 febbraio 2015

Archiviazione elettronica documenti Sardegna

Questa soluzione è implementata dai Centri Servizi che prevedono una soluzione "chiavi in mano”: ritiro dei documenti e consegna CD certificato.
 
I clienti tipici della archiviazione digitale in outsourcing sono:
  • grande aziende,
  • grande pubblica amministrazione (PA Centrale),
  • come preliminare della soluzione a “licenza”.
 
La soluzione in outsourcing è particolarmente indicata per il cliente che non si vuole preoccupare di nulla e vuole un servizio di Conservazione Sostitutiva chiavi in mano:
  • ritiro documenti,
  • scansione, normalizzazione ed indicizzazione (inserimento dati per la ricerca),
  • controllo documenti e comunicazione al cliente,
  • certificazione con firma digitale e marca temporale (Conservazione Sostitutiva),
  • masterizzazione CD/DVD e consegna al cliente,
  • riconsegna del cartaceo o dematerializzazione certificata (a norma privacy e norme per smaltimento rifiuti),
  • pubblicazione su web per consultazione e verifica dell’ archivio con ricerca fatta sia attraverso le chiavi di ricerca inputate, sia attraverso il Full Text (ricerca tramite una qualsiasi parola all’interno del documento),
  • possibilità di “caricare” i documenti nell’eventuale software documentale installato presso la sede.

Fonte: gestionedocumentale.biz
 
 

lunedì 16 febbraio 2015

Facchinaggio Sassari

Dal 14/09/2012, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2012, l'esercizio dell'attività di facchinaggio non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria.


Requisiti di onorabilità
  • assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  • assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1965, n.1423, 31 maggio 1965, n.575 e 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di contravvenzioni per violazioni in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n.142;
  • assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369.
devono essere posseduti:
  • dal titolare di impresa individuale e l´institore o il direttore che questi abbia preposto all´esercizio di impresa, a un ramo di essa o di una sua sede;
  • da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per tutte le altre società.
I consorzi devono indicare, al momento della denuncia dell´attività, una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi e in possesso dei requisiti di onorabilità.

Le imprese che hanno sede in uno stato dell´Unione Europea e che intendano svolgere l´attività in Italia devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello stato di provenienza.


Classificazione

Le imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell´IVA, realizzato in media nell´ultimo triennio nello specifico ambito di attività:
  • inferiore a 2,5 milioni di euro
  • da 2,5 a 10 milioni di euro
  • superiore a 10 milioni di euro.
Le imprese di nuova costituzione o con un periodo minore ai due anni di attività sono inserite nella fascia iniziale.

Limitatamente all´attività di facchinaggio, l'impresa fornisce l´elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, indicando i compensi ricevuti; l'eventuale comunicazione per la variazione negativa (la variazione positiva è facoltativa) della fascia di classificazione deve essere effettuata entro 30 giorni.
Fonte: cn.camcom.gov.it
 
 

domenica 15 febbraio 2015

Servizi logistici Sassari

Esistono diverse definizioni di logistica, ognuna delle quali differisce per l'ampiezza di visione con cui viene considerata questa materia.
Secondo la definizione data dall'Associazione Italiana di Logistica (AILOG), essa è "l'insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano nell'azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita".
Secondo la definizione data dalla Society Of Logistic Engineers, (SOLE) la logistica è "arte e scienza dell’organizzazione, della progettazione e dell’attività tecnica riguardante i requisiti, la definizione, la fornitura e le risorse necessarie a supportare obiettivi, piani ed operazioni".
Le origini della logistica si trovano già nell'antichità e hanno una connotazione prettamente militare. Essa infatti veniva considerata una branca dell'arte militare che trattava tutte quelle attività volte ad assicurare agli eserciti quanto si rendesse necessario per vivere, muoversi e combattere nelle migliori condizioni di efficienza.
Alessandro Magno attraversò il mar Egeo per iniziare la conquista dell'Impero Persiano e nulla avrebbe potuto fare senza un apparato logistico adeguato a supporto dell'immenso esercito che lo seguiva.
Ai tempi dei Romani Gaio Giulio Cesare istituì la figura del logista tra gli ufficiali in servizio nelle sue legioni, in qualità di responsabile degli approvvigionamenti.
Questa identificazione della logistica come attività esclusivamente militare (logistica militare) rimane valida fino alla seconda guerra mondiale quando la scala globale del conflitto portò a sforzi logistici fino ad allora inimmaginabili, basti pensare all'operazione Overlord in Normandia.
Solo nel Dopoguerra il concetto cominciò a essere ampliato e viene esteso anche al settore economico e industriale.
Oltre alla accezione militare, che resta tuttavia valida ancora oggi, la Society of Logistics Engineers (SOLE) ha formulato una classificazione in grado di fornire un quadro chiaro ed esauriente delle aree specifiche normalmente individuate sotto la comune dizione di logistica:
  • la logistica industriale (o business logistics), che in un'azienda industriale ha come obiettivo la gestione fisica, informativa ed organizzativa del flusso dei prodotti dalle fonti di approvvigionamento ai clienti finali;
  • la logistica dei grandi volumi (o bulk logistics), che riguarda la gestione e la movimentazione di grandi quantità di materiali sfusi, generalmente materie prime (quali petrolio, carbone, cereali, ecc.);
  • la logistica di progetto (o project logistics), che riguarda la gestione ed il coordinamento delle operazioni di progettazione e realizzazione dei sistemi complessi (quali grandi opere e infrastrutture, centrali elettriche, ecc.)
  • la logistica di supporto (o RAM logistics), che riguarda la gestione di prodotti ad alta tecnologia (linee aeree con aerei ed elicotteri o altri sistemi complessi) per i quali siano essenziali affidabilità, disponibilità e manutenibilità.
  • la logistica di ritorno o logistica inversa (o reverse logistics), che è il processo di pianificazione, implementazione e controllo dell'efficienza delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti e dei correlati flussi informativi dal punto di recupero (o consumo), al punto di origine, con lo scopo di riguadagnare valore da prodotti che hanno esaurito il loro ciclo di vita.
Nell'ambito della gestione d'impresa, quando si parla di logistica si fa riferimento esclusivo alla logistica industriale, o meglio, con una dizione più moderna e corretta, alla logistica integrata
Negli anni cinquanta e sessanta l'accezione di logistica era limitata alla distribuzione del prodotto finito (la cosiddetta logistica di distribuzione). In tali anni il ruolo della logistica è rimasto confinato al presidio di specifiche attività di supporto, generalmente legate all'organizzazione dei magazzini e dei trasporti.
Le prime timide forme di evoluzione verso la gestione di un insieme strutturato di attività si registrano nel corso degli anni settanta, allorché le aziende incominciano a ricercare miglioramenti nell'ambito della distribuzione fisica, dal magazzino di stabilimento al cliente, attraverso opportuni interventi di razionalizzazione volti all'ottimizzazione dei diversi segmenti del ciclo distributivo.
A partire dagli anni ottanta, in seguito all'introduzione nelle aziende in modo sufficientemente pervasivo di nuove logiche gestionali, quali il Material Requirements Planning (MRP), o il Just in time (JIT), l'attenzione si sposta repentinamente sulla gestione dei materiali: viene infatti coniata l'espressione "logistica dei materiali", o altri sinonimi come "gestione dei materiali" o "material management", per indicare il governo di tutte le attività volte ad assicurare la corretta acquisizione, movimentazione e gestione dei materiali al fine di garantire il costante e tempestivo rifornimento alla produzione ed agli altri enti utilizzatori.
La fase successiva del percorso evolutivo segna in realtà un radicale cambiamento perché comporta la trasformazione della logistica da insieme di attività operative a sistema interfunzionale che si pone come mezzo per il raggiungimento di più elevati livelli prestazionali. Emerge quindi il concetto di "logistica integrata", sintetizzato in modo preciso nella definizione proposta dal Council of Logistics Management nel 1986, secondo cui essa rappresenta il processo per mezzo del quale pianificare, attuare e controllare il flusso delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, e dei relativi flussi di informazioni, dal luogo di origine al luogo di consumo, in modo da renderlo il più possibile efficiente e conforme alle esigenze dei clienti.
L'ultimo stadio del processo evolutivo, che conduce alla nascita del concetto di gestione della catena di distribuzione, è caratterizzato dalla presa di coscienza da parte delle aziende che il miglioramento nella gestione dei flussi all'interno della catena logistica non può prescindere dal fattivo coinvolgimento degli attori esterni: la logistica assume un ruolo sempre più centrale ed il suo obiettivo diventa sostanzialmente quello di governare tutte le fasi del processo produttivo, anche esterne all'azienda, secondo una visione sistemica.
In quest'ottica il concetto di gestione della catena di distribuzione non deve essere inteso come sinonimo di logistica integrata, ma come un nuovo approccio di management in cui la singola azienda diventa parte di una rete di entità organizzative che integrano i propri processi di business per fornire prodotti, servizi e informazioni che creano valore per il consumatore. Il passaggio della logistica da una funzione sussidiaria ad un ruolo strategico si è accompagnato in molte aziende ad una propensione a esternalizzare le attività di trasporto e di movimentazione delle merci, affidando a terzi un compito che non rientra nel core business aziendale sempre allo scopo di minimizzare i costi ed assicurare maggiore flessibilità alla struttura produttiva.
La grande vastità e complessità delle discipline legate alla logistica ha fatto nascere dei corsi universitari specifici: in particolare, l'ingegneria logistica e della produzione.
Fonte: it.wikipedia.org
 
 

sabato 14 febbraio 2015

Trasporto merci conto terzi Sardegna

Il trasporto di merci per conto terzi è l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.
Per l'effettuazione di tale servizio è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lett. d), e) ed f) dell'art.26 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'Albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'Albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è stato esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.
L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di vario tipo è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.
Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'Albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lett. e) dell'art. 26 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso T.U. indisponibilità della stessa impresa.
L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato (ovvero di cinque a uno) può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'Albo, con decreti del ministero dei Trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'Albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
Il ministro dei Trasporti, sentito il comitato centrale per l'Albo, può, con il proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, allo portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.
Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in appositi documenti che deve accompagnare il trasporto.
Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'Albo.
Il ministro dei Trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'Albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il ministero fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate.


Le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi .
Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.
In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo.
Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate,
qualora abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo, le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.
Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e trasporto, sono già accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'Albo, le autorizzazioni già rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempre chè abbia ottenuto l'iscrizione nell'Albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

Fonte: centroservizi.lineacomune.it
 
 

venerdì 13 febbraio 2015

Ritiro e trasporto rifiuti speciali

Si richiama l’attenzione delle Aziende del Settore Recupero Rottami di Rame, sulla necessità di iniziare al più presto un percorso interno di adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE in oggetto che è direttamente ed obbligatoriamente  applicabile in tutti gli Stati Membri. Si rende infatti necessario per le imprese esercitanti nel settore del Recupero e Trattamento dei Rottami Metallici, adottare al proprio interno un “Sistema di Gestione per la qualità” previsto dall’ articolo Articolo 5 Regolamento n. 715/2013 , che attraverso procedure scritte, gestisca i seguenti aspetti:
  • Il controllo dei processi e delle tecniche di trattamento e relative operazioni di recupero
  • Il monitoraggio della qualità dei rotami metalli ottenuti dalle operazioni di recupero
  • L’efficacia del monitoraggio radiometrico effettuata sui rottami
  • Un sistema di raccolta di eventuali osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami
  • Un sistema che gestisca il  miglioramento del sistema qualità aziendale stesso
  • La formazione del personale addetto

Ai sensi dell’articolo 5, comma 5 il suddetto sistema di Gestione interno dovrà essere verificato e convalidato ogni tre anni da un Ente di certificazione Accreditato, il cui compito e di accertarsi che il detto sistema soddisfi gli aspetti sopra indicati, tramite il rilascio di un adeguato attestato.

In base a quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento 715/2013/Ue, pubblicato sulla Guue del 26 Luglio, i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, gli stessi soddisfano “cinque condizioni” relative a rifiuti utilizzabili (niente limatura, scaglie e polveri), rottami ottenuti dall’operazione di recupero (requisiti qualitativi da rispettare per l’utilizzo in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli) e altri adempimenti del produttore (dichiarazione di conformità e sistema di gestione).
Entrato in vigore lo scorso Agosto il nuovo regolamento della Commissione Ue che stabilisce quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti “end of waste”,
 
Trattasi del terzo regolamento “end of waste” dell’Ue, dopo il regolamento 333/2011/Ue sui rottami ferrosi (applicabile dal 9 ottobre 2011) e il regolamento 1179/2012/Ue sui rottami vetrosi (applicabile dallo scorso 11 giugno).

Lo studio DALSi mette a disposizione delle aziende del settore del recupero la propria competenza maturata nel settore ambiente, fornendo tutto l’aiuto tecnico-consulenziale per adeguare la VS organizzazione ai requisiti del Regolamento n.715/2013 UE. Disponiamo inoltre di un Organismo di Certificazione adeguatamente accreditato per il rilascio della certificazione triennale prevista dal regolamento europeo.
Fonte: dalsi.com
 
 

giovedì 12 febbraio 2015

Traslochi Sardegna

Scelta della data
A volte la data è vincolata dalla scadenza del contratto di affitto, in questi casi l'unica cosa da fare è cercare di essere il più possibile liberi da impegni nella settimana stabilita.
Se invece c'è la libertà di scegliere la data:
  • Se cambiamo città, teniamo conto degli impegni scolastici dei figli;
  • Fare in modo che il periodo scelto sia quello più libero da impegni;
  • Se decidi di appoggiarti a un'impresa di traslochi, tieni in considerazione che i mesi che le vedono maggiormente impegnate sono maggio, giugno e luglio: se opti per uno di questi mesi, prenota con tre o quattro mesi di anticipo, diversamente rischi di pagare di più il servizio e doverti adattare alle soluzioni proposte, spesso scomode.
  • Il clima, per quanto possibile, non deve essere troppo freddo o, ancor peggio, piovoso.
  • Ottimi mesi possono essere settembre, ottobre o novembre: fra le altre cose, in questi mesi di scarso lavoro, spesso le aziende di traslochi applicano prezzi vantaggiosi.    
Il trasloco lo si può fare benissimo da soli, se si vuole risparmiare qualche soldino. E' bene fare un'attenta valutazione sia economica che logistica per stabilire se conviene così oppure appoggiarsi a un professionista. Di seguito faremo un'analisi per vedere quali possono essere gli eventuali ostacoli.
Casi nei quali è sconveniente il trasloco fai da te.
  • La fretta: nei traslochi fai da te si impiegano vari giorni mentre per il trasloco fatto da un'azienda mediamente il lavoro di effettivo trasferimento dura una giornata.
  • Alto valore dei mobili o del materiale traslocato: quando non si ha pratica nello smontare, montare e trasportare i mobili o il materiale, è molto facile danneggiarlo. I traslocatori sono professionisti in questo senso, sanno bene tutti gli accorgimenti per lo smontaggio, il trasporto e il montaggio, utilizzano elevatori esterni per trasportare tutto senza danni e hanno inoltre una polizza assicurativa che copre qualsiasi danno al materiale, alle persone o agli edifici.
    Se c'è il rischio che una svista causi centinaia di euro di danno, è facile capire che la convenienza nel fare da sé svanisce.
  • Grande quantità di mobilio: le aziende di traslochi impiegano poco tempo a smontare e montare i mobili: anche se il loro numero è elevato, la differenza di costo fra un piccolo e un grande trasloco sarà minima appunto perché il tempo che impiegano in più è poco. Invece, nel fare da soli, lo smontaggio mobili occupa una parte notevole di tempo dovuto all'inesperienza.
  • Difficile accessibilità dalle scale: se sono strette oppure sono molte e non c'è un montacarichi, è facile danneggiare sia queste che i mobili, con la conseguenza che il danno sarà superiore al risparmio. Per ovviare al problema si potrebbe anche noleggiare un elevatore esterno, tuttavia questa soluzione è sconveniente in termini economici, come spiegato nella sezione dedicata al noleggio di elevatori esterni.
  • Traslochi a lunga distanza: anche in questo caso generalmente si perde di convenienza in quanto le aziende di traslochi spesso sono abili nello stivaggio, attrezzate con camion grandi e sono pertanto in grado di effettuare il trasporto in un'unica soluzione, mentre facendolo da soli con un piccolo furgone occorrerebbero molti viaggi
Casi nei quali conviene traslocare da sé.
Può esserci la convenienza economica a traslocare con propri mezzi, senza pericolo che l'importo dei danni superi quello del risparmio, se sussistono le seguenti condizioni:
  • il materiale da traslocare è tanto ma il mobilio è poco
  • la distanza fra le due abitazioni è limitata
  • si riesce ad accedere discretamente agli appartamenti perché le scale sono larghe oppure la casa è dotata di montacarichi
  •  
In base a queste valutazioni sei stato in grado di determinare la data corretta per il trasloco e la convenienza o meno di scegliere un'azienda di traslochi o di farlo da te.
Fonte: devotraslocare.net
 
 

mercoledì 11 febbraio 2015

Servizi ambientali Sassari

Una discarica di rifiuti, nel ciclo della gestione dei rifiuti, è un luogo dove vengono depositati/stoccati in modo non selezionato e permanente i rifiuti solidi urbani e tutti gli altri rifiuti derivanti dalle attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, ecc...) che, in seguito alla loro raccolta, non è stato possibile o voluto riciclare, inviare al trattamento meccanico-biologico (TMB) eventualmente per produrre energia tramite bio-ossidazione a freddo, gassificare o, in ultima ratio, bruciare ed utilizzare come combustibile negli inceneritori (inceneritori con recupero energetico o termovalorizzatori).
La normativa italiana col d.lgs 13 gennaio 2003, n. 36 ha recepito la direttiva europea 99/31/CE che prevede tre tipologie differenti di discarica:
  • discarica per rifiuti inerti;
  • discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali gli RSU, Rifiuti Solidi Urbani);
  • discarica per rifiuti pericolosi (tra cui ceneri e scarti degli inceneritori).
La normativa definisce anche il piano di sorveglianza e controllo con i necessari parametri chimici, chimico-fisici, idrogeologici, meteoclimatici e topografici da determinare periodicamente con una stabilita frequenza delle misurazioni.
L'uso delle discariche per il rifiuto indifferenziato deve essere assolutamente evitato. L'Unione europea con la direttiva sopra citata (99/31/CE) ha stabilito che in discarica devono finire solo materiali a basso contenuto di carbonio organico e materiali non riciclabili: in altre parole, dando priorità al recupero di materia, la direttiva prevede il compostaggio ed il riciclo quali strategie primarie per lo smaltimento dei rifiuti (del resto la legge prevede che la raccolta differenziata debba raggiungere il 65% entro il 2011).
Infatti, i residui di molti rifiuti, soprattutto di RSU organici, restano attivi per oltre 30 anni e, attraverso i naturali processi di decomposizione anaerobica, producono biogas e numerosi liquami (percolato) altamente contaminanti per il terreno e le falde acquifere per cui il conferimento senza preventivo trattamento di compostaggio è da evitarsi. Dati gli enormi tempi di degradabilità dei materiali normalmente conferiti in discarica (come le plastiche e ancor peggio i rifiuti pericolosi) è ragionevole stimare la possibilità di rilevare tracce di queste sostanze dopo la chiusura di una discarica per un periodo che va fra i 300 e i 1000 anni, per cui andrebbero trattati differentemente.
Alcuni paesi come la Germania, l'Austria e la Svizzera hanno eliminato il conferimento in discarica di rifiuti non trattati e le discariche sono utilizzate principalmente per lo stoccaggio delle ceneri dei termovalorizzatori o dei residui degli impianti di trattamento biologico e compostaggio.
Attualmente lo smaltimento in discarica in Italia è il principale metodo di eliminazione dei rifiuti, in quanto è semplice ed economico. Dati relativi al 2004 indicano che il 51,9% dei rifiuti totali prodotti è stato smaltito in discarica. L'uso della discarica è molto intenso nei paesi poco sviluppati, mentre la tendenza generale è volta a limitare il conferimento in discarica applicando attivamente politiche di riduzione, riuso e riciclo, e sfruttando tecnologie quali il compostaggio e l'incenerimento per i residui.
Dal punto di vista dell'emissione in atmosfera di gas responsabili dei cambiamenti climatici, le discariche per rifiuti non pericolosi e quelle per rifiuti pericolosi risultano nocive se il rifiuto non viene preventivamente trattato e/o differenziato (come spesso capita). È infatti scientificamente provato dall'organizzazione internazionale sui cambiamenti climatici, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) che i rifiuti in discarica causano emissioni ad alto contenuto di metano e di anidride carbonica, due gas serra molto attivi; una moderna discarica deve pertanto prevedere sistemi di captazione di tali gas (in particolare il metano, che può essere usato anziché disperso in atmosfera).
I problemi delle emissioni di gas possono tuttavia essere ridotti o eliminati con l'adozione di tecniche costruttive specifiche e con il pretrattamento dei rifiuti: in particolare la raccolta differenziata di quanto riciclabile e della frazione umida (responsabile delle citate emissioni liquide e gassose), e il cosiddetto trattamento a freddo mediante cui si accelera la decomposizione dei rifiuti prima del conferimento in discarica. Come detto, la stessa Unione europea vieta il conferimento di materiale organico in discarica.
Per assolvere efficacemente al suo compito, e cioè limitare tali emissioni nocive e non diventare sorgente di inquinamento per il suolo o per l'idrosfera, una discarica deve essere progettata in modo adeguato e secondo tutte le relative norme di legge. Le discariche moderne devono essere costruite secondo una struttura a barriera geologica in modo da isolare i rifiuti dal terreno, rispettare gli standard igienici e la biosfera, riutilizzare i biogas prodotti come combustibile per generazione di energia. La struttura in genere è del tipo a "deposito sotterraneo", costituita dal basso verso l'alto nel seguente modo:
  • un terreno di fondazione e sottofondo della discarica;
  • una barriera di impermeabilizzazione sul fondo e sui fianchi costituita da geomembrane per impedire la fuoriuscita del percolato;
  • un sistema di drenaggio del percolato;
  • l'ammasso dei rifiuti in strati compattati;
  • le coperture tra i vari strati;
  • un sistema per la captazione del biogas;
  • la copertura finale provvista di piante.
Gli standard internazionali indicano che in una discarica moderna si riesce a recuperare anche il 90% del biogas, con valori anche superiori quando il singolo lotto della discarica sia chiuso e completato con una opportuna copertura captante.
È comunque importante che la frazione umida dei rifiuti venga raccolta in modo differenziato o che comunque i rifiuti subiscano compostaggio e/o trattamento meccanico-biologico (vedi gestione dei rifiuti) prima del conferimento in discarica (questi processi permettono di recuperare il 100% del metano dato che avvengono in reattori chiusi).
A titolo di esempio, da una discarica di circa 1.000.000 di metri cubi che cresce di 60.000 m3 ogni anno (pari a circa 51.000 t/anno), si possono estrarre quasi 5,5 milioni di metri cubi di biogas all'anno (oltre 600 m3 ogni ora),
 

Gestione di una discarica di rifiuti

La discarica deve essere costantemente controllata in tutte le sue fasi di vita, dalla realizzazione alla gestione dopo la sua chiusura. Tutti i controlli vengono fatti seguendo un piano di sorveglianza e controllo che prevede una serie di parametri da misurare attraverso dei sistemi di prelevamento ed analisi uguali per tutti in modo che non vi sia discordanza fra i dati. Il monitoraggio deve essere svolto su:
  • acque sotterranee;
  • acque meteoriche che attraversano la discarica;
  • percolato prodotto dei rifiuti in fase di deterioramento;
  • emissioni di gas dalla discarica e qualità dell'aria presente nelle vicinanze della discarica;
  • discariche in cui vengono smaltiti rifiuti contenenti amianto;
  • parametri meteoclimatici della zona in cui ha sede la discarica;
  • morfologia della discarica.
Il prelievo di acqua sotterranea è possibile grazie ad alcuni pozzetti piezometrici presenti a monte e a valle delle discariche. Controllando l'acqua sotterranea è possibile scoprire eventuali danni alle geomembrane che comporterebbero la fuoriuscita del percolato e il conseguente inquinamento del suolo e delle acque sottostanti il sito. Un altro problema sono le acque piovane che dilavano la discarica e che potrebbero contenere anch'esse del percolato. Tali acque se non raccolte potrebbero finire in corsi d'acqua siti nelle vicinanze della discarica. Un'approfondita analisi del percolato prodotto dai rifiuti potrebbe rivelare la presenza all'interno della discarica di rifiuti non conformi alla tipologia di discarica (ad es. rifiuti pericolosi in discariche di inerti). Un controllo dei gas emessi può essere utile per individuare eventuali fuoriuscite del biogas prodotto frutto di rotture nel sistema di captazione dei gas. La fuoriuscita di biogas potrebbe provocare inconvenienti se nei pressi della discarica vi fossero abitazioni. Per le discariche contenenti amianto è di fondamentale importanza la misurazione delle fibre di amianto disperse nell'aria per le problematiche ben note rispetto all'inalazione di amianto. Ogni discarica deve essere dotata di una centralina di rilievo dei dati meteoclimatici. Una discarica deve essere costruita in zone non troppo piovose e non troppo aride in base al tipo di rifiuti che deve contenere. Il monitoraggio della morfologia della discarica permette di seguire nel tempo la deformazione strutturale della discarica che avviene in modo lento con il deterioramento dei rifiuti e quindi con la loro diminuzione di volume. Il terreno in cui viene costruita una discarica deve essere un terreno solido, non deve situarsi in piane alluvionali e la zona non deve essere fortemente sismica. I siti costruiti in zone altamente sismiche potrebbero essere soggetti a rottura delle geomembrane e dei sistemi di captazione del percolato e del biogas.
Se la discarica è progettata e costruita correttamente, i rifiuti devono comunque rimanere sorvegliati per almeno 30 anni dopo la sua chiusura. Nel frattempo l'area è utilizzabile per altri scopi (in genere il terreno superficiale può essere usato per la crescita di piante).
Se la progettazione di una discarica è importante, non meno lo è la sua gestione. Infatti ogni discarica viene progettata per accogliere determinati rifiuti (inerti, non pericolosi o pericolosi) e quindi, salvo modifiche successive, deve accogliere solo quel tipo di rifiuti. Ogni discarica è progettata per accogliere un determinato volume di rifiuti e quindi ha una vita limitata, che può essere sì prolungata, ma non protratta indefinitamente. Anche le procedure di trattamento e di messa a dimora dei rifiuti devono essere eseguite in modo da non compromettere la sicurezza per chi vi opera e da non favorire fenomeni di inquinamento.
L'inquinamento ambientale legato a una discarica ben controllata e gestita può essere sensibilmente ridotto (anche per quanto riguarda i gas serra), oltre che attuando l'opportuna preselezione del materiale da conferirvi, sfruttando l'utilizzo della frazione compostabile per la produzione di biogas e ammendante agricolo. Vi sono comunque inconvenienti come la deturpazione del paesaggio e la necessità di sorvegliare l'area per un certo periodo di tempo dopo la cessazione dell'attività, oltre all'occupazione del terreno, che diviene inutilizzabile per altri scopi dopo la dismissione della discarica, che pure può essere trasformata in un'area verde.
Fonte: it.wikipedia.org
 

lunedì 9 febbraio 2015

Scala aerea per traslochi Sassari

L'elevatore a scala esterno per trasportare i materiali dai piani a terra o viceversa può essere noleggiato presso le aziende di traslochi oppure presso aziende che effettuano specificatamente servizi di noleggio.
Il noleggio di queste attrezzature è tuttavia conveniente in pochissimi casi, dato l'elevato costo.
I prezzi dipendono molto dall'altezza che si deve raggiungere, comunque fino a un 5° o 6° piano si aggirano intorno a 200 euro per mezza giornata e 300 per la giornata intera; certamente, in mezza giornata si trasporta una grande quantità di materiale, il problema è che nei traslochi fai da te l'intervento potrebbe durare due o tre giorni, dato che la persona inesperta smonta gradualmente il mobilio.
I casi in cui conviene anche questo noleggio si possono sintetizzare in:
  • Moltissimo materiale da trasportare: se, oltre ai mobili, nella casa che lasciamo abbiamo molti oggetti, è bene prepararli in modo da farli scendere impiegando il minor tempo possibile, poi il residuo si trasporterà dalle scale in seguito.
  • Scale difficilmente accessibili: ci sono palazzi, specialmente di vecchia costruzione, nei quali il trasporto dalle scale è molto difficoltoso e il noleggio di un elevatore esterno diventa quasi un obbligo.
  • Mobilio e oggetti da traslocare tutti pronti: se siamo in grado di organizzarci in modo che sia tutto pronto da trasportare, il noleggio dell'elevatore diventa conveniente e ci solleva dalla più grande fatica del trasloco.
Dove noleggiare le scale aeree?
Come già detto, puoi rivolgerti alle aziende di traslochi, esistono anche aziende che noleggiano molti tipi di elevatori fra cui le scale aeree; i nominativi sono disponibili sugli elenchi quali le Pagine Gialle oppure reperibili in rete, effettuando una ricerca.
Allo scopo può risultare molto comodo utilizzare Elevatori, sito facente parte del nostro gruppo, che consente di richiedere un preventivo per noleggio di scale aeree contemporaneamente a più aziende delle province dove effettuare l'intervento; il servizio è operativo in qualsiasi località nazionale.
Fonte: proz.com
 

domenica 8 febbraio 2015

Traslochi Sardegna

Gli animali domestici
Come per i bambini, anche agli animali è necessario fornire il massimo comfort possibile; inoltre, nelle fasi concitate del trasloco c'è il rischio concreto di fuga degli animali domestici, se lasciati liberi.
Si può scegliere di lasciare gli animali nel cortile o nel giardino della vecchia abitazione fino alla fine del trasloco, trasferendoli per ultimi e dedicando loro durante la giornata almeno le cure indispensabili; si può invece trasferirli per primi e alloggiarli nella zona loro riservata della nuova abitazione. In entrambi i casi, è indispensabile assicurarsi di impedire qualsiasi possibilità di fuga, controllando la chiusura del cancelli e facendo attenzione di non collocarli in zone dove è necessario passare durante il trasloco, cioè dove qualcuno potrebbe lasciare aperta una porta o un cancello per errore; si ribadisce che il rischio di fuga, specialmente per i gatti, è molto elevato.
In alternativa, gli animali possono essere alloggiati presso parenti, amici o pensioni; questa è senz'altro la soluzione migliore, permette la totale libertà d'azione ed è adeguata anche se si impiegherà più di un giorno per le operazioni di trasloco.
 
I pesci e gli uccelli
Fortunatamente qui non sussiste il rischio di fuga pertanto è possibile senza ulteriori preoccupazioni trasferirli per ultimi, ricordandosi di prestare loro le cure necessarie durante le operazioni.
Se pesci o uccelli sono contenuti in gabbie o acquari molto ingombranti o pesanti, conviene trasferirli all'ultimo momento in gabbie o acquari più piccoli, traslocare la loro precedente casa e ripristinarla per prima nella nuova abitazione, popolandole quanto prima con i precedenti ospiti.
 
Le piante
Se per esigenze di trasporto devono essere inscatolate, similmente agli animali dovranno essere trasferite per ultime e in tutti i casi scaricate per prime. Evitare di lasciare all'interno del furgone le piante se non per il tempo strettamente necessario al trasporto.
Fonte: bolliger.org
 
 

sabato 7 febbraio 2015

Deposito e distribuzione merci Sardegna

Il sistema logistico di un’azienda si basa sullo stoccaggio e sulla distribuzione dei materiali. Questi aspetti sono sicuramente centrali nella catena che porta i prodotti dal produttore al consumatore. L’importanza del sistema magazzino è mutato notevolmente nel tempo fino a diventare un anello fondamentale della catena.
 


In alcuni casi si presta poca attenzione alla gestione delle scorte in magazzino questo causa molte volte un peggioramento del servizio offerto all’utente finale. In realtà la gestione delle scorte in magazzino dovrebbe avere un ruolo fondamentale all’interno dei processi aziendali.
 
Si ritiene, erroneamente, che la riduzione dei costi di stoccaggio possa avvenire soltanto abbassando la quantità delle scorte, senza pensare che, al contrario, un giusto bilanciamento degli immobilizzi consentirebbe una migliore gestione, in quanto abbatterebbe i costi di gestione mantenendo la qualità del servizio reso al cliente.
Fonte: comunicativamente.com


 
 

giovedì 5 febbraio 2015

Pulizie civili ed industriali Sassari

E' un settore in salute quello delle pulizie e dei servizi integrati, composto da oltre 23mila imprese e 434mila addetti che sviluppano un volume d’affari di circa 9,5 miliardi di euro e che a livello europeo registra invece un giro d’affari di 60 miliardi per 154mila imprese e 3,7 milioni di addetti. Un settore che nel nostro Paese ha vissuto fino al 2008 una crescita importante: tra il 1996 e il 2008 il comparto è, infatti, aumentato in termini di imprese (+51%) e addetti (+93%), ma nel 2010, rispetto al 2009, è sostanzialmente rimasto stabile (-1% di imprese e -2% di addetti).
 
Oltre alla crisi, vi sono almeno due altri macigni che pesano e frenano lo sviluppo dell’intero settore: i ritardi nei pagamenti e le gare. «La media è di 254 giorni di ritardo, soprattutto nell’ambito ospedaliero, mentre le aziende private di solito pagano a 90 giorni. Le aziende ricorrono così al credito bancario con un meccanismo che impatta direttamente sui margini, erodendone circa la metà. Un sommarsi di circostanze rappresentano un grosso freno allo sviluppo anche internazionale delle nostre imprese: i ritardi di pagamento obbligano, infatti, a chiedere prestiti alle banche drenando risorse e liquidità e rendendo così impossibile lo sbarco all’estero». Ed è un peccato, oltre a essere un freno allo sviluppo, perché il settore delle pulizie, dei servizi integrati/multiservizi ha vissuto nell’ultimo decennio, una fase di grande crescita.
I fattori di questo sviluppo sono stati diversi. I processi di outsourcing dei servizi non legati all’attività principale nel settore privato e pubblico, l’evoluzione delle imprese verso una maggiore qualificazione dei servizi e un’integrazione dell’offerta, i processi di riorganizzazione e aggregazione della domanda dei servizi, le iniziative delle forze sociali di contrasto al lavoro nero e irregolare.

Ma c’è un altro fastidioso freno che rallenta e spesso blocca il settore, quello delle gare e delle tante irregolarità che si riscontrano. «Il problema c’è se l’importo dell’appalto non copre il costo del lavoro, se il criterio prioritario o unico di assegnazione è quello economico e se non c’è un presidio vigile della normativa di riferimento: in questo contesto il rischio è la fuga dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore “multiservizi e pulizie” e dai rapporti di lavoro subordinato verso contratti collettivi non rappresentativi e tipologie contrattuali flessibili e atipiche usate impropriamente, che costano meno e creano problemi di legalità e regolarità contributiva e fiscale», ha dichiarato Daniela Degiorgis, presidente Obsi Milano. Per questo l’avviso comune che è stato sottoscritto come parti sociali è la premessa per continuare ad agire in maniera congiunta nei confronti delle istituzioni, ponendo al centro, in primis, le tematiche della legalità del lavoro, della regolarità retributiva e fiscale, in ultima analisi, dell’etica del mercato.

Fonte: gsanews.it
 
 

mercoledì 4 febbraio 2015

Facchinaggio Sassari

In base al codice civile (art. 1665 c.c. ) si definisce appalto quel “contratto col quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro cui si obbliga l’altra parte (committente)”.
In relazione al servizio di facchinaggio, dire appalto equivale ad indicare quell’attività dedita alla movimentazione di merci e prodotti, con eventuale aggiunta di attività preliminari e complementari ad essa.
Un’ impresa erogatrice di un servizio di facchinaggio deve rispettare alcuni requisiti obbligatori di regolarità e sicurezza.  Il motore propulsore di tale attività è il dipendende.
Collocando sotto “le luci dei riflettori” il lavoratore, occorre sottolineare alcune regole fondamentali (oltre che obbligatorie) relative alla salute ed alla sicurezza degli stessi; regole che l’appaltante deve rispettare. Queste possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
- analizzare e valutare quelle situazione che potrebbero sfociare in veri e propri rischi verso cui i lavoratori potrebbero incorrere durante tutte le fasi inerenti all’erogazione del servizio di facchinaggio;
- adottare tutte le misure sottolineate in materia di prevenzione necessarie volte alla tutela dei propri dipendenti;
- attivare servizi di informazione e formazione sui rischi in modo tale da prevenirli;
- effettuare una adeguata sorveglianza sanitaria;
- cooperare con il committente nell’avvio di misure di prevenzione e risoluzione dei rischi.

Fonte: impresapulizia.wordpress.com
 

lunedì 2 febbraio 2015

Logistica e deposito Sassari

Sul terreno della logistica e nei magazzini ove si movimentano le merci per la grande distribuzione e la spedizione si sono sviluppati, nel corso di questi ultimi anni, conflitti operai di notevole importanza e dimensione caratterizzati da una forte radicalità (non solo nelle forme e nei metodi di lotta).
Protagonisti sono i lavoratori (facchini, carrellisti, fatturisti, addetti al picking o comunque li si voglia definire) soci delle numerose cooperative alle quali vengono appaltate la movimentazione e lo stoccaggio delle merci.
Non è un caso poi che questi lavoratori siano in prevalenza (se non totalmente) stranieri: è evidente infatti che la vitale necessità di avere un contratto di lavoro per garantirsi la possibilità di una permanenza regolare in Italia, li costringa ad accettare anche condizioni di lavoro e salariali pessime.
E li descriva, agli occhi del padronato, stante la condizione di ricatto cui sono sottoposti dalla legislazione in materia di immigrazione, come ideale e docile manodopera da spremere in un contesto di estrema precarietà determinato anche dall'impiego con associazione e assunzione (con contratti di lavoro subordinato o parasubordinati) pressoché esclusivamente per società cooperative.

L'utilizzo della forma cooperativistica rappresenta infatti la forma giuridica e imprenditoriale perfetta per il settore del trasporto e della logistica.
Questo per una serie di fattori che le rendono più “competitive” in un sistema che predilige, dal lato della committenza, l'appalto al ribasso per comprimere i costi fissi (e per liberare capitali da dedicare esclusivamente all'attività principale) e il disimpegno dalla gestione (non solo strettamente economica) di un ampio settore di forza lavoro, delle relazioni e dei conflitti sindacali con questa.
In prima battuta, la previsione legale di una serie di agevolazioni fiscali (e di costi di gestione particolarmente esigui) di cui altre forme societarie non godono.

Sono poi l'ideale per costruire quel sistema di “scatole cinesi” che, nella catena di appalti e sub-appalti, permette di rendere più liquida e labile la responsabilità nei confronti dei propri dipendenti (o meglio soci-lavoratori): sono infatti all'ordine del giorno liquidazioni, fallimenti o vere e proprie “sparizioni” di cooperative, immediatamente sostituite da altre (i cui organi dirigenziali sono spesso sempre gli stessi), che lasciano una pesante eredità di retribuzioni non pagate e contributi non versati.
La legge concede poi un'ulteriore serie di vantaggi: dalla previsione della possibilità di prevedere Regolamenti Interni le cui norme possono derogare anche alle garanzie minime previste dalla contrattazione collettiva di settore; alla possibile gradualità nel pagamento di alcuni istituti contrattuali (sono stati firmati infatti nel corso degli anni da CGIL, CISL e UIL una serie di accordi in deroga al ccnl di riferimento che permettono alle cooperative del settore logistico di versare in misura ridotta 13ma e 14ma mensilità, ferie e tfr); all'esclusione legale, da un lato, delle garanzie previste dallo statuto dei lavoratori per i procedimenti disciplinari e, dall'altro, dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 (ovviamente prima dello scompaginamento operato da Fornero e Monti) e alla confusione, anche giurisprudenziale, circa le norme di tutela e il rito applicabili a seguito dell'esclusione dalla compagine sociale in virtù del doppio rapporto che si instaura tra lavoratore e cooperativa (di lavoro subordinato e di associazione alla cooperativa).
E' evidente quindi che, già solo dal punto di vista della normativa applicabile, le condizioni materiali in cui sono costretti ad operare i lavoratori impiegati sono di estrema flessibilità formale e sostanziale.
Condizioni rese però ancor più precarie dall'endemica violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro o di corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.
Ciò, ancora una volta, non è un caso: è infatti diretta e naturale conseguenza della necessità, per un verso, di contrarre i costi in un settore di mercato estremamente concorrenziale e, per un altro, della ricerca di massimizzazione dei profitti in un contesto in cui i margini di guadagno sono sempre più risicati per il sistema di appalti al ribasso.
E ovviamente le prime voci di spesa da comprimere il più possibile diventano i costi del lavoro (retribuzioni e omissioni contributive) e quelle per la sicurezza nei magazzini.
Si tratta comunque di un settore di mercato che produce buoni guadagni anche in periodo di crisi come quello attuale e che, anche per questo, oltre per la facilità di riciclarvi denaro da “lavare”, è soggetto a forti infiltrazioni mafiose (sempre che determinate cosche non figurino direttamente nei consigli di amministrazione di cooperative).
In definitiva, ciò che questo panorama svela è infatti il completo sviamento dell'odierna forma cooperativa da quello che era la finalità di sostegno alla classe operaia posta all'origine della loro fondazione. La passata possibilità cioè di ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro unendosi e svincolandosi dalla gerarchia padronale di fabbrica, è oggi completamente sostituita, anche nei fini, dalla mera ricerca del profitto al pari - e senza alcuna distinzione sostanziale - di una “qualsiasi” società di capitali.
Fonte:  clashcityworkers.org

domenica 1 febbraio 2015

Pulizie condominiali Sassari

Le pulizie condominiali comprendono diversi settori: la spazzatura dei pavimenti, il lavaggio dei pavimenti, la spazzatura dei cortili interni ed esterni, spazzatura cantine e il lavaggio vetri e davanzali.
Tutto questo fa parte delle pulizie condominiali. In casi particolari bisogna aggiungere il lavaggio completo degli ascensori o la lucidatura del pavimento.
Cosa succede molto spesso tra i condomini?
Nell’assemblea condominiale si può decidere l’affidamento del servizio di pulizia ad una ditta esterna, per la pulizia delle parti comuni, oppure per il fai da te, ossia per la pulizia a turni da parte del singolo condomino.
Purtroppo le turnazioni sono belle finchè durano!!, cioè finchè tutti i condomini le fanno regolarmente è tutto a posto, ma quando per un motivo qualunque uno decide di non farle scattano litigi e discussioni.


Ecco cosa dice il codice civile.
Per l’articolo 1117 del codice civile, le scale sono di proprietà dei condomini, compresi quelli con locali al piano terreno e anche con accesso esclusivo dalla strada, a meno che non risulti il contrario dagli atti di acquisto o dal regolamento condominiale di natura contrattuale.
Tutti, quindi, devono contribuire alla pulizia, manutenzione e ricostruzione delle scale, e le spese devono essere sostenute e ripartite tra tutti.
I criteri di ripartizione delle spese per la pulizia, da fare eseguire anche da un’impresa, sono spesso argomento oggetto di discussione e fonte di litigi tra vicini, specie se il regolamento condominiale non prevede nulla in proposito.
Dato che la pulizia è assimilabile a una vera e propria manutenzione, i criteri di spesa da applicare sono quelli previsti dall’art. 1124 c. c.: “Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascuno. La ripartizione delle spese per la pulizia delle scale secondo quanto previsto dall’art. 1124 cod. civ., poi, è conforme alla ratio di tale disposizione, la quale va individuata nel fatto che, a parità di uso, i proprietari dei piani alti logorano di più le scale rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui contribuiscono in misura maggiore alla spese di ricostruzione e manutenzione. Ugualmente, a parità di uso, i proprietari di piani più alti sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia”.
Fonte: pistoneservizi.it
 
 

Traslochi Sassari

Un recente studio dimostra che i traslochi, soprattutto se frequenti, rendono i bambini sotto i cinque anni più ansiosi e insicuri
Spesso non piacciono particolarmente nemmeno agli adulti. In effetti, i traslochi sono sì stimolanti, ma anche faticosi e un po’ destabilizzanti. Sarà per questo che sui bambini non fanno un buon effetto. Questa, perlomeno, è la conclusione cui è giunto uno studio condotto da un gruppo di ricercatori americani, della Cornell University, e pubblicato sulla rivista Child Development.
Sotto inchiesta 3.000 famiglie
La ricerca ha riguardato circa 3.000 famiglie residenti in alcune grandi città americane. Gli autori le hanno invitate a rispondere a questionari di tipo “demografico”: composizione del nucleo famigliare, età di ciascun membro, numero di traslochi effettuati fino al momento dell’indagine. Inoltre, a tutti i genitori è stato chiesto di specificare se i figli soffrissero di eventuali problematiche psicologiche e, nel caso, di quali e da quanto tempo.
Bambini destabilizzati
Dall’analisi dei risultati è emersa un’associazione fra numero di traslochi e condizioni psicologiche dei bambini. In particolare, si è visto che i bambini che nei primi cinque anni di vita avevano cambiato casa tre o più volte erano più soggetti a deficit di attenzione, iperattività e stati di ansia rispetto ai loro coetanei che invece avevano trascorso tutta l’infanzia nella stessa abitazione.
Incidono le cause dei trasferimenti
I ricercatori hanno spiegato che probabilmente il fatto di non poter contare su un ambiente stabile di riferimento può interferire con lo sviluppo psicologico dei bambini, dando origine a disturbi di vario tipo. Ma non si tratta solo di questo. Spesso, non sono i traslochi in sé a creare problemi, ma i motivi che li hanno determinati, come separazione dei genitori o perdita del lavoro di mamma o papà. In questi casi, è la situazione famigliare a creare un senso di precarietà nei piccoli. Lo dimostra anche il fatto che l’ansia, l’insicurezza e i disturbi comportamentali dei figli sono molto meno accentuati quando mamma e papà, pur cambiando spesso casa, riescono a creare ogni volta un ambiente sereno e tranquillo per il bimbo.
Fonte: bimbisaniebelli.it