domenica 27 ottobre 2013

Pulizie condominiali

Le pulizie condominiali comprendono diversi settori: la spazzatura dei pavimenti, il lavaggio dei pavimenti, la spazzatura dei cortili interni ed esterni, spazzatura cantine e il lavaggio vetri e davanzali.
Tutto questo fa parte delle pulizie condominiali. In casi particolari bisogna aggiungere il lavaggio completo degli ascensori o la lucidatura del pavimento.
 
Cosa succede molto spesso tra i condomini?
Nell’assemblea condominiale si può decidere l’affidamento del servizio di pulizia ad una ditta esterna, per la pulizia delle parti comuni, oppure per il fai da te, ossia per la pulizia a turni da parte del singolo condomino.
Purtroppo le turnazioni sono belle finchè durano!!, cioè finchè tutti i condomini le fanno regolarmente è tutto a posto, ma quando per un motivo qualunque uno decide di non farle scattano litigi e discussioni.

Ecco cosa dice il codice civile.
Per l’articolo 1117 del codice civile, le scale sono di proprietà dei condomini, compresi quelli con locali al piano terreno e anche con accesso esclusivo dalla strada, a meno che non risulti il contrario dagli atti di acquisto o dal regolamento condominiale di natura contrattuale.
Tutti, quindi, devono contribuire alla pulizia, manutenzione e ricostruzione delle scale, e le spese devono essere sostenute e ripartite tra tutti.
I criteri di ripartizione delle spese per la pulizia, da fare eseguire anche da un’impresa, sono spesso argomento oggetto di discussione e fonte di litigi tra vicini, specie se il regolamento condominiale non prevede nulla in proposito.
Dato che la pulizia è assimilabile a una vera e propria manutenzione, i criteri di spesa da applicare sono quelli previsti dall’art. 1124 c. c.: “Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascuno. La ripartizione delle spese per la pulizia delle scale secondo quanto previsto dall’art. 1124 cod. civ., poi, è conforme alla ratio di tale disposizione, la quale va individuata nel fatto che, a parità di uso, i proprietari dei piani alti logorano di più le scale rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui contribuiscono in misura maggiore alla spese di ricostruzione e manutenzione. Ugualmente, a parità di uso, i proprietari di piani più alti sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia”.
Fonte: ggmservizi.com
 
 

Macero archivi

Finiranno al macero, nessuno li ha voluti. La collezione privata di giornali più ricca d’Italia andrà distrutta. Si tratta di 17 tonnellate di pagine sbiadite della stampa nazionale, firmate da grandi giornalisti, che raccontano la storia d'Italia. Oltre 100mila quotidiani raccolti in 32 anni da Enrico Borellini e Oliviero Diliberto, rispettivamente ex addetto stampa del gruppo della Margherita al Senato e segretario nazionale del Pci. La collezione, inizialmente, prevedeva la raccolta di sei quotidiani al giorno: negli ultimi tempi, però, erano più di 20. Borellini, non avendo più spazio in casa, li custodiva in un capannone di Ronciglione, un paese nei pressi di Viterbo. Fin quando ha potuto pagare la rata del mutuo, continuava a riempire scatoloni e a stiparli nelle scaffalature. Ma quando Diliberto gli ha comunicato che non era più in grado di pagargli lo stipendio, ha dovuto interrompere i pagamenti mensili e in pochi mesi la banca ha messo in vendita il fabbricato. Da quel momento è scattata la ricerca spasmodica di un acquirente: un istituto universitario, una biblioteca, un collezionista privato, un ente locale. Chiunque fosse interessato a quei fiumi d'inchiostro di stampa nazionale. Ma nessuno ha voluto ricevere (anche gratuitamente) la valanga di giornali, ne tantomeno continuare la collezione. Qualcun altro, inizialmente predisposto, si è poi tirato indietro: in tempo di crisi, nessuno è stato disposto a spendere 40mila euro per trasportare e sistemare l'emeroteca. Sembrava quasi fatta con il comune di Torino: “Fassino - racconta Borellini - ha mandato anche un tecnico a ispezionare il capannone per organizzare il trasporto. Ma poi sono spariti”. Ieri la durissima decisione di scegliere la cartiera dove gettarli. La scelta è caduta su quella di Canino che trasformerà i quotidiani in 8 mega bobine di carta. Chissà che non serviranno a produrre nuovi giornali.
Fonte: adginforma.it
 
 

sabato 26 ottobre 2013

Gestione piattaforma logistica

La piattaforma logistica è un’area di movimentazione e stoccaggio delle merci, collocata a monte dei terminal portuali ed integrata con un sistema di trasporto intermodale. Essa è dotata di magazzini, servizi gestionali, informativi e telematici e anche di capannoni, dove possono essere svolte attività manifatturiere per trasformare i semilavorati in prodotti. Per molti versi si tratta di un ampliamento del concetto dell'interporto.
La piattaforma logistica dovrebbe essere lo strumento per razionalizzare e meglio organizzare la catena trasporto – stoccaggio – distribuzione in modo strategico, garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali ed internazionali. Essa rappresenta un nodo cruciale nel sistema infrastrutturale del territorio a cui è collegata e la sua area varia in base al volume delle merci da trattare. Due pertanto sono le funzioni cui una piattaforma logistica deve assolvere:
  1. attrarre e concentrare i flussi del traffico di merci
  2. organizzare, razionalizzando percorsi e consegne, la catena del trasporto intermodale.
Per soddisfare tali prestazioni, la piattaforma logistica è da collocarsi in una posizione geograficamente ottimale sfruttando assi di comunicazione viario ed infrastrutture idonei e progettando l’area come un vero e proprio insediamento produttivo di qualità per le imprese dei diversi settori, oggi più che mai nel rispetto dei criteri di eco-sostenibilità. Al concetto di piattaforma logistica si associa quindi quello di logistica sostenibile.
Esso comprende una serie di tecnologie, di procedure e d'attività che hanno il fine di ridurre l'impatto ambientale dei vari anelli della catena logistica, senza penalizzare la qualità del servizio e la redditività economica. La logistica sostenibile coinvolge diversi aspetti:
  1. il trasporto sulle lunghe distanze
  2. la distribuzione locale
  3. l'intermodalità
  4. gli impianti di stoccaggio
  5. le tecnologie per l'imballaggio.
La realizzazione di nuove piattaforme logistiche induce la realizzazione di nuove infrastrutture che, attraverso la semplificazione, organizzazione ed implementazione anche delle esistenti creano un sistema efficiente ed efficace in grado di ridurre le emissioni nocive dovute ai mezzi di trasporto, ad un uso del territorio più razionale e ad una diminuzione dell’impatto paesaggistico di strutture così grandi.
Utilizzando, d’altro lato, tecnologie per il risparmio energetico come: pannelli solari e generatori fotovoltaici, sistemi di riciclaggio e recupero delle acque e la piantumazione intensiva è possibile diminuire i consumi energetici degli impianti produttivi e di trasformazione dei semi-lavorati.
Fonte: it.wikipedia.org

domenica 20 ottobre 2013

Le cooperative nel settore logistico

Sul terreno della logistica e nei magazzini ove si movimentano le merci per la grande distribuzione e la spedizione si sono sviluppati, nel corso di questi ultimi anni, conflitti operai di notevole importanza e dimensione caratterizzati da una forte radicalità (non solo nelle forme e nei metodi di lotta).
Protagonisti sono i lavoratori (facchini, carrellisti, fatturisti, addetti al picking o comunque li si voglia definire) soci delle numerose cooperative alle quali vengono appaltate la movimentazione e lo stoccaggio delle merci.
Non è un caso poi che questi lavoratori siano in prevalenza (se non totalmente) stranieri: è evidente infatti che la vitale necessità di avere un contratto di lavoro per garantirsi la possibilità di una permanenza regolare in Italia, li costringa ad accettare anche condizioni di lavoro e salariali pessime.
E li descriva, agli occhi del padronato, stante la condizione di ricatto cui sono sottoposti dalla legislazione in materia di immigrazione, come ideale e docile manodopera da spremere in un contesto di estrema precarietà determinato anche dall'impiego con associazione e assunzione (con contratti di lavoro subordinato o parasubordinati) pressoché esclusivamente per società cooperative.

L'utilizzo della forma cooperativistica rappresenta infatti la forma giuridica e imprenditoriale perfetta per il settore del trasporto e della logistica.
Questo per una serie di fattori che le rendono più “competitive” in un sistema che predilige, dal lato della committenza, l'appalto al ribasso per comprimere i costi fissi (e per liberare capitali da dedicare esclusivamente all'attività principale) e il disimpegno dalla gestione (non solo strettamente economica) di un ampio settore di forza lavoro, delle relazioni e dei conflitti sindacali con questa.
In prima battuta, la previsione legale di una serie di agevolazioni fiscali (e di costi di gestione particolarmente esigui) di cui altre forme societarie non godono.

Sono poi l'ideale per costruire quel sistema di “scatole cinesi” che, nella catena di appalti e sub-appalti, permette di rendere più liquida e labile la responsabilità nei confronti dei propri dipendenti (o meglio soci-lavoratori): sono infatti all'ordine del giorno liquidazioni, fallimenti o vere e proprie “sparizioni” di cooperative, immediatamente sostituite da altre (i cui organi dirigenziali sono spesso sempre gli stessi), che lasciano una pesante eredità di retribuzioni non pagate e contributi non versati.
La legge concede poi un'ulteriore serie di vantaggi: dalla previsione della possibilità di prevedere Regolamenti Interni le cui norme possono derogare anche alle garanzie minime previste dalla contrattazione collettiva di settore; alla possibile gradualità nel pagamento di alcuni istituti contrattuali (sono stati firmati infatti nel corso degli anni da CGIL, CISL e UIL una serie di accordi in deroga al ccnl di riferimento che permettono alle cooperative del settore logistico di versare in misura ridotta 13ma e 14ma mensilità, ferie e tfr); all'esclusione legale, da un lato, delle garanzie previste dallo statuto dei lavoratori per i procedimenti disciplinari e, dall'altro, dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 (ovviamente prima dello scompaginamento operato da Fornero e Monti) e alla confusione, anche giurisprudenziale, circa le norme di tutela e il rito applicabili a seguito dell'esclusione dalla compagine sociale in virtù del doppio rapporto che si instaura tra lavoratore e cooperativa (di lavoro subordinato e di associazione alla cooperativa).
E' evidente quindi che, già solo dal punto di vista della normativa applicabile, le condizioni materiali in cui sono costretti ad operare i lavoratori impiegati sono di estrema flessibilità formale e sostanziale.
Condizioni rese però ancor più precarie dall'endemica violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro o di corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.
Ciò, ancora una volta, non è un caso: è infatti diretta e naturale conseguenza della necessità, per un verso, di contrarre i costi in un settore di mercato estremamente concorrenziale e, per un altro, della ricerca di massimizzazione dei profitti in un contesto in cui i margini di guadagno sono sempre più risicati per il sistema di appalti al ribasso.
E ovviamente le prime voci di spesa da comprimere il più possibile diventano i costi del lavoro (retribuzioni e omissioni contributive) e quelle per la sicurezza nei magazzini.
Si tratta comunque di un settore di mercato che produce buoni guadagni anche in periodo di crisi come quello attuale e che, anche per questo, oltre per la facilità di riciclarvi denaro da “lavare”, è soggetto a forti infiltrazioni mafiose (sempre che determinate cosche non figurino direttamente nei consigli di amministrazione di cooperative).
In definitiva, ciò che questo panorama svela è infatti il completo sviamento dell'odierna forma cooperativa da quello che era la finalità di sostegno alla classe operaia posta all'origine della loro fondazione. La passata possibilità cioè di ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro unendosi e svincolandosi dalla gerarchia padronale di fabbrica, è oggi completamente sostituita, anche nei fini, dalla mera ricerca del profitto al pari - e senza alcuna distinzione sostanziale - di una “qualsiasi” società di capitali.
Fonte:  clashcityworkers.org
 
 

Normativa ritiro rottami e materiali ferrosi

Si richiama l’attenzione delle Aziende del Settore Recupero Rottami di Rame, sulla necessità di iniziare al più presto un percorso interno di adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE in oggetto che è direttamente ed obbligatoriamente  applicabile in tutti gli Stati Membri. Si rende infatti necessario per le imprese esercitanti nel settore del Recupero e Trattamento dei Rottami Metallici, adottare al proprio interno un “Sistema di Gestione per la qualità” previsto dall’ articolo Articolo 5 Regolamento n. 715/2013 , che attraverso procedure scritte, gestisca i seguenti aspetti:
  • Il controllo dei processi e delle tecniche di trattamento e relative operazioni di recupero
  • Il monitoraggio della qualità dei rotami metalli ottenuti dalle operazioni di recupero
  • L’efficacia del monitoraggio radiometrico effettuata sui rottami
  • Un sistema di raccolta di eventuali osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami
  • Un sistema che gestisca il  miglioramento del sistema qualità aziendale stesso
  • La formazione del personale addetto

Ai sensi dell’articolo 5, comma 5 il suddetto sistema di Gestione interno dovrà essere verificato e convalidato ogni tre anni da un Ente di certificazione Accreditato, il cui compito e di accertarsi che il detto sistema soddisfi gli aspetti sopra indicati, tramite il rilascio di un adeguato attestato.

In base a quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento 715/2013/Ue, pubblicato sulla Guue del 26 Luglio, i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, gli stessi soddisfano “cinque condizioni” relative a rifiuti utilizzabili (niente limatura, scaglie e polveri), rottami ottenuti dall’operazione di recupero (requisiti qualitativi da rispettare per l’utilizzo in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli) e altri adempimenti del produttore (dichiarazione di conformità e sistema di gestione).
Entrato in vigore lo scorso Agosto il nuovo regolamento della Commissione Ue che stabilisce quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti “end of waste”, MA LE NOVITÀ SARANNO APPLICABILI SOLTANTO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014.


Trattasi del terzo regolamento “end of waste” dell’Ue, dopo il regolamento 333/2011/Ue sui rottami ferrosi (applicabile dal 9 ottobre 2011) e il regolamento 1179/2012/Ue sui rottami vetrosi (applicabile dallo scorso 11 giugno).

Lo studio DALSi mette a disposizione delle aziende del settore del recupero la propria competenza maturata nel settore ambiente, fornendo tutto l’aiuto tecnico-consulenziale per adeguare la VS organizzazione ai requisiti del Regolamento n.715/2013 UE. Disponiamo inoltre di un Organismo di Certificazione adeguatamente accreditato per il rilascio della certificazione triennale prevista dal regolamento europeo.
Fonte: dalsi.com
 
 

sabato 19 ottobre 2013

Traslochi speciali con gru'

Quando c'è da effettuare un trasloco e dobbiamo affidarci ad una ditta esterna o a una agenzia di traslochi, è bene verificarne la qualità e soprattutto il tipo di automezzi e di attrezzatura che mettono a disposizione. Fra questi, rivestono molta importanza le gru' per traslochi.
Infatti, una ditta di traslochi degna di questo nome, deve poter affrontare un trasloco in qualsiasi condizione e in qualsiasi posizione il nostro appartamento venga a trovarsi.
Per questo motivo è bene, in caso la nostra abitazione si trovi ad un piano superiore al quarto, scegliere una azienda che abbia adisposizione anche le gru': questo tipo di attrezzatura permette di gestire lo spostamento di mobili facendoli transitare dalla strada al balcone e viceversa.
In questo modo, le operazioni di spostamento dei mobili avvengono con più sicurezza e facilità, in quanto si evita il pericoloso e faticoso trasporto a mano attraverso le scale del palazzo.
Un altro motivo per utilizzare le gru' è proprio la difficoltà, che molte volte si trasforma in impossibilità, di spostare i mobili per il palazzo a causa della mancanza di spazi per riuscire a trasportare e far muovere i mobili. Questo fa in modo che i mobili non si rovinino lungo il trasporto.
Una volta contattata l'agenzia, occorre tuttavia verificare che la gru' a disposizione sia provvista anche di tutta una serie di imbottiture e imballaggi (buste imbottite, scatole di ogni dimensione, coperte, ecc...) per fare in modo che non succeda nulla di spiacevole ai nostri mobili.
Fonte: padronidicasa.it
 
 

Settore pulizie e servizi integrati

E' un settore in salute quello delle pulizie e dei servizi integrati, composto da oltre 23mila imprese e 434mila addetti che sviluppano un volume d’affari di circa 9,5 miliardi di euro e che a livello europeo registra invece un giro d’affari di 60 miliardi per 154mila imprese e 3,7 milioni di addetti. Un settore che nel nostro Paese ha vissuto fino al 2008 una crescita importante: tra il 1996 e il 2008 il comparto è, infatti, aumentato in termini di imprese (+51%) e addetti (+93%), ma nel 2010, rispetto al 2009, è sostanzialmente rimasto stabile (-1% di imprese e -2% di addetti).
 
Oltre alla crisi, vi sono almeno due altri macigni che pesano e frenano lo sviluppo dell’intero settore: i ritardi nei pagamenti e le gare. «La media è di 254 giorni di ritardo, soprattutto nell’ambito ospedaliero, mentre le aziende private di solito pagano a 90 giorni. Le aziende ricorrono così al credito bancario con un meccanismo che impatta direttamente sui margini, erodendone circa la metà. Un sommarsi di circostanze rappresentano un grosso freno allo sviluppo anche internazionale delle nostre imprese: i ritardi di pagamento obbligano, infatti, a chiedere prestiti alle banche drenando risorse e liquidità e rendendo così impossibile lo sbarco all’estero». Ed è un peccato, oltre a essere un freno allo sviluppo, perché il settore delle pulizie, dei servizi integrati/multiservizi ha vissuto nell’ultimo decennio, una fase di grande crescita.
I fattori di questo sviluppo sono stati diversi. I processi di outsourcing dei servizi non legati all’attività principale nel settore privato e pubblico, l’evoluzione delle imprese verso una maggiore qualificazione dei servizi e un’integrazione dell’offerta, i processi di riorganizzazione e aggregazione della domanda dei servizi, le iniziative delle forze sociali di contrasto al lavoro nero e irregolare.

Ma c’è un altro fastidioso freno che rallenta e spesso blocca il settore, quello delle gare e delle tante irregolarità che si riscontrano. «Il problema c’è se l’importo dell’appalto non copre il costo del lavoro, se il criterio prioritario o unico di assegnazione è quello economico e se non c’è un presidio vigile della normativa di riferimento: in questo contesto il rischio è la fuga dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore “multiservizi e pulizie” e dai rapporti di lavoro subordinato verso contratti collettivi non rappresentativi e tipologie contrattuali flessibili e atipiche usate impropriamente, che costano meno e creano problemi di legalità e regolarità contributiva e fiscale», ha dichiarato Daniela Degiorgis, presidente Obsi Milano. Per questo l’avviso comune che è stato sottoscritto come parti sociali è la premessa per continuare ad agire in maniera congiunta nei confronti delle istituzioni, ponendo al centro, in primis, le tematiche della legalità del lavoro, della regolarità retributiva e fiscale, in ultima analisi, dell’etica del mercato.

Fonte: gsanews.it
 


 

domenica 13 ottobre 2013

Requisiti e classificazione imprese di facchinaggio

Dal 14/09/2012, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2012, l'esercizio dell'attività di facchinaggio non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria.


Requisiti di onorabilità
  • assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  • assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1965, n.1423, 31 maggio 1965, n.575 e 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di contravvenzioni per violazioni in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n.142;
  • assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369.
devono essere posseduti:
  • dal titolare di impresa individuale e l´institore o il direttore che questi abbia preposto all´esercizio di impresa, a un ramo di essa o di una sua sede;
  • da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per tutte le altre società.
I consorzi devono indicare, al momento della denuncia dell´attività, una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi e in possesso dei requisiti di onorabilità.

Le imprese che hanno sede in uno stato dell´Unione Europea e che intendano svolgere l´attività in Italia devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello stato di provenienza.


Classificazione

Le imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell´IVA, realizzato in media nell´ultimo triennio nello specifico ambito di attività:
  • inferiore a 2,5 milioni di euro
  • da 2,5 a 10 milioni di euro
  • superiore a 10 milioni di euro.
Le imprese di nuova costituzione o con un periodo minore ai due anni di attività sono inserite nella fascia iniziale.

Limitatamente all´attività di facchinaggio, l'impresa fornisce l´elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, indicando i compensi ricevuti; l'eventuale comunicazione per la variazione negativa (la variazione positiva è facoltativa) della fascia di classificazione deve essere effettuata entro 30 giorni.
Fonte: cn.camcom.gov.it
 
 

Scale elevatrici per traslochi

Quando c'è da effettuare un trasloco e dobbiamo affidarci ad una ditta esterna o a una agenzia di traslochi, è bene verificarne la qualità e soprattutto il tipo di automezzi e di attrezzatura che mettono a disposizione. Fra questi, rivestono molta importanza gli elevatori per traslochi.
Infatti, una ditta di traslochi degna di questo nome, deve poter affrontare un trasloco in qualsiasi condizione e in qualsiasi posizione il nostro appartamento venga a trovarsi.
Per questo motivo è bene, in caso la nostra abitazione si trovi ad un piano superiore al quarto, scegliere una azienda che abbia adisposizione anche gli elevatori traslochi: questo tipo di attrezzatura permette di gestire lo spostamento di mobili facendoli transitare dalla strada al balcone e viceversa.
Grzie agli elevatori traslochi, le operazioni di spostamento dei mobili avvengono con più sicurezza e facilità, in quanto si evita il pericoloso e faticoso trasporto a mano attraverso le scale del palazzo.
Un altro motivo per utilizzare l'elevatore trasloco è proprio la difficoltà, che molte volte si trasforma in impossibilità, di spostare i mobili per il palazzo a causa della mancanza di spazi per riuscire a trasportare e far muovere i mobili. Inoltre usare l'elevatore trasloco fa in modo che i mobili non si rovinino lungo il trasporto.
Una volta contattata l'agenzia, occorre tuttavia verificare che l'elevatore trasloco a disposizione sia provvisto anche di tutta una serie di imbottiture e imballaggi (buste imbottite, scatole di ogni dimensione, coperte, ecc...) per fare in modo che non succeda nulla di spiacevole ai nostri mobili.

Va verificata anche la capienza dell'elevatore traslochi, così da evitare che la ditta ci fornisca un mezzo troppo piccolo rispetto alle nostre esigenze.
Bisogna inoltre considerare lo spazio che abbiamo a disposizione all'esterno del palazzo, per poter garantire all'elevatore trasloco le normali operazioni di manovra.
Ma quello che è fondamentale quando si inizia un trasloco è organizzarlo.
Questo significa che la preparazione dell'evento deve precedere anche di un mese la giornata del trasloco stesso.
Si può iniziare pensando a cosa è possibile impacchettare per prima. Ad esempio, i vestiti che, a causa della stagione, non si mettono più.
È opportuno, poi, raccogliere tutte le scatole possibili e inscatolare gli oggetti secondo un criterio facile da ricordare, in modo tale da agevolare, poi, le operazioni di messa in ordine dei proprio effetti. Uno di questi criteri potrebbe essere quello di impacchettare gli oggetti a seconda della divisione in stanze.
In secondo luogo, è necessario capire come e quando far muovere eventuali bambini ed animali: lo stress del trasloco può essere duro e forse è opportuno farli muovere prima delle operazioni nella nuova casa.
È sempre bene presenziare al trasloco, per evitare spiacevoli sorprese in sede di apertura degli scatoloni. Fate attenzione a quelli che ritenete fragili.
Fonte: padronidicasa.it
 
 

sabato 12 ottobre 2013

Albo nazionale gestori ambientali

Nel recepire il sistema delle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti previsto dalla direttiva 91/156/CEE, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("decreto Ronchi") aveva individuato nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti la competente autorità, prevista dall'articolo 12 della direttiva medesima, presso la quale devono iscriversi "gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari)".
L'Albo è stato costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso lo stesso Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Al Comitato Nazionale sono affidate funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle Sezioni regionali, le quali hanno il compito di iscrivere le imprese. Tali funzioni si manifestano con l'emanazione di deliberazioni, direttive e circolari e mediante le decisioni sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni.
In applicazione delle suddette disposizioni comunitarie, l'articolo 30 del D.Lgs 22/97 aveva disposto l'obbligo d'iscrizione all'Albo per le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti), nonché per le imprese che effettuano l'attività di commercio e intermediazione dei rifiuti.
Inoltre, il Legislatore nazionale aveva previsto l'obbligo d'iscrizione per le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti.
L'iscrizione costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti.
Per le altre attività abilita alla gestione di impianti o all'esercizio di attività autorizzate da altre amministrazioni.
L'iscrizione all'Albo dura cinque anni ed è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie (fideiussioni). Il decreto Ronchi aveva inoltre previsto l'iscrizione con procedura semplificata, di durata biennale, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero.
In sintesi, l'Albo svolge una importante funzione di selezione e di qualificazione delle imprese obbligate le quali, per ottenere l'iscrizione, devono dimostrare il possesso di determinati requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
Uno dei principali risultati conseguiti dall'Albo è costituito dalla pubblicazione dell'elenco nazionale delle imprese iscritte.
L'albo è disponibile sul sito web http://www.albonazionalegestoriambientali.it dal 3 novembre 2004 e contiene, per ciascuna impresa, i dati anagrafici, le categorie e classi d'iscrizione, le tipologie dei rifiuti gestiti e i relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti.
La ricerca delle imprese può essere effettuata attraverso la corrispondente ragione sociale, la sezione regionale o provinciale di iscrizione, la categoria, il codice dei rifiuti.
Con la pubblicazione dell'Albo è stato messo a disposizione del complesso sistema che regola la gestione dei rifiuti un importante strumento.
Infatti, tenuto conto della funzione svolta dall'Albo, la pubblicazione dell'elenco delle imprese iscritte si configura come fondamentale elemento di trasparenza, punto di riferimento per le imprese che producono rifiuti (e che li debbono affidare a operatori qualificati), per le amministrazioni pubbliche e per i cittadini, nonché come importante anello del sistema di contabilità dei rifiuti.
L'operazione, che non eguali presso le altre amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni alle attività di gestione dei rifiuti, continua a riscuotere l'attenzione e l'apprezzamento del mondo imprenditoriale, delle pubbliche amministrazioni e di singoli cittadini.
Ulteriori compiti sono stati affidati all'Albo da decreti legislativi successivi al D.Lgs 22/97, quali il D.Lgs 209/03 di recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli a fine vita e il D.Lgs 151/05, di recepimento delle direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
Nel quadro della riforma delle norme in materia di gestione dei rifiuti, l'articolo 212 del decreto legislativo 152/06 ha istituito l'"Albo nazionale gestori ambientali", che succede all'Albo nazionale gestori rifiuti.
L'attribuzione di nuove funzioni, che si aggiungono a quelle che già previste dal D.Lgs 22/97, fa assumere all'Albo una nuova fisionomia.
In particolare, il D.Lgs 152/06 prevede l'iscrizione all'Albo dei trasportatori dei rifiuti già esentati dal D.Lgs 22/97, l'iscrizione delle imprese che svolgono le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, istituisce i registri delle autorizzazioni regionali e dei firmatari degli accordi di programma e interviene sulle procedure d'iscrizione vigenti.
Ulteriori modifiche sono state apportate dalla promulgazione del D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008) che ha riscritto l'articolo 212 del D.lgs 152/06, modificando in maniera significativa la procedura di iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti (comma 8), riattivato l'iscrizione in regime di comunicazione delle aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi Comuni, e restituito in capo alle Province la registrazione degli impianti che effettuano operazioni di recupero in regime di comunicazione di inizio attività.
L'articolo 212 del D.Lgs 152/06 prevede l'emanazione di decreti attuativi che dovranno regolamentare i nuovi compiti e consentire un razionale e proficuo utilizzo delle risorse.
Fino alla entrata in vigore di tali decreti, si applicano le disposizioni attuative del D.Lgs 22/97.
Talune disposizioni del nuovo decreto legislativo, però, sono di immediata applicazione.
Fonte: albonazionalegestoriambientali.it
 
 

Servizi di facchinaggio

Nella vita di un’azienda può subentrare l’esigenza, saltuaria oppure ripetitiva, di movimentare merci e materiali. Uno spostamento di arredi, la creazione di un database informatico e il relativo spostamento di quello cartaceo, o anche un aumento di produzione e di vendita di articoli… insomma le cause possono essere svariate.
Contattando un’azienda che offre servizi di facchinaggio ci si mette in contatto con professionisti del settore, con personale e mezzi idonei a risolvere qualsiasi esigenza. Richiedere un sopralluogo e un preventivo gratuito permetterà quindi di capire di quali servizi ci possiamo avvalere.  Solitamente questo tipo di servizio fa parte di una tipologia più ampia di servizi che vengono offerti da un’azienda di logistica, ma vengono erogati anche separatamente e una tantum.
 
I servizi che in genere vengono offerti sono:
  • servizi di carico e scarico
  • movimentazione delle merci, anche con mezzi meccanici
  • spostamento di arredi e archivi
  • traslochi interni e spostamento di merci
  • qualsiasi servizio di manodopera che preveda lo spostamento di merci.
Nel caso di esigenze saltuarie risulta molto intuitivo il ricorrere a servizi esterni all’azienda, ma anche nel caso di situazioni ripetitive affidarsi ad un impresa del settore permette un notevole risparmio economico e di tempo. Tutti i mezzi vengono infatti forniti dall’azienda che eroga il servizio, sono controllati, sottoposti a manutenzione periodica e in perfette condizioni. Il personale è formato e abituato a lavorare in team strutturati. Ecco perchè rivolgersi ad agenzie di servisi di facchinaggio risulta essere una soluzione comoda ed economica.
Fonte: impresapulizia.wordpress.com
 
 

domenica 6 ottobre 2013

Smaltimento ingombranti

Gettare i rifiuti in strada è un atto vandalico che dovrebbe non esistere. Nonostante i proclami e gli avvisi inerenti tale inciviltà, molti cittadini continuano nella maleducazione a buttare i loro scarti in strada. Se si tratta di rifiuti ingombranti poi il discorso cambia e diventa problematico da risolvere.

Forse non tutti sanno che il 31 ottobre 2008, il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge per sancire la tolleranza zero in materia di rifiuti. Lo smaltimento selvaggio è punibile sino all’arresto dai 6 mesi ai 3 anni per chi lascia in strada rifiuti ingombranti (frigoriferi, materassi, computer, elettrodomestici, divani, ecc…).

Il Decreto disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto e protezione dell’ambiente con alcune attenzioni economiche poste a chi si autodisciplina in tale atto. Sono difatti previsti rimborsi forfettari per chi porterà imballaggi usati (al massimo 100 kg al giorno) presso le aree di raccolte autorizzate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Ecco alcuni punti salienti del Decreto:

Art. 2. Attribuzioni del Sottosegretario di Stato

4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.

5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.


Art. 13. Informazione e partecipazione dei cittadini

1.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.

5.
A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.
Fonte: lavorincasa.it
 
 
 

Tariffe traslochi

I prezzi dei traslochi nazionali sono influenzati principalmente da due fattori: la quantità di mobilio da trasportare e la distanza dai due luoghi, casa o ufficio di partenza e di destinazione. Gli altri fattori che concorrono al prezzo finale sono l’imballaggio, la fornitura di contenitori, lo smontaggio dei mobili, il deposito dei mobili e lo “sballaggio” generali dei pacchi-scatoloni.
E’ chiaro che un prezzo sarà differente dall’ altro se ad esempio i traslocatori dovranno imballare tutta la vostra roba, smontare i mobili e una volta a destinazione sballare e rimontare. Ovviamente si risparmia su un preventivo del trasloco se queste operazioni vengono fatte da soli. Solitamente i piccoli imballi possono essere fatti direttamente dai clienti. Ci si procura gli scatoloni ad esempio in un supermercato e si imballano gli oggetti ricordando di mettere nelle scatole prima le cose resistenti e pesanti e sopra quelle fragili avvolte con il pluriball o con della carta di giornale.
Lo smontaggio dei mobili, in particolare quelli della cucina, solitamente viene effettuato dai traslocatori che faranno altrettanto quando si tratta di rimontarli. In quest’ultimo caso ci potrebbe essere bisogno di un idraulico che sistemi gli allacci dei rubinetti e degli scarichi della cucina.
 
Esempio prezzo di un trasloco nazionale di una casa di 50mq:
calcolando un trasloco nella stessa città con smontaggio e rimontaggio della cucina, 10 scatoloni da 1 metro cubo l’uno imballati dal cliente (1 metro di lunghezza, 1 di larghezza ed 1 di profondità), smontaggio e rimontaggio di due camere complete di mobili, il costo si aggira sugli 800-900 euro. Ovviamente ci sono anche altre variabili da mettere in conto come l’eventuale affitto di piattaforme aeree, oppure della difficoltà di accesso del palazzo o della casa da cui si trasloco ecc.
 
Prezzi di un trasloco nazionale fuori città (200 km) di una casa di 90mq:
mantenedo gli stessi parametri dell’ esempio precedente siamo circa al doppio del prezzo, circa 1800-2000 mila euro. Dipende anche in questo caso dalla quantità del mobilio e da altri parametri.
Nel caso in cui l’appartamento di destinazione dove si dovrà traslocare non dovesse essere immediatamente (ad esempio un rogito che tarda ad arrivare) disponibile solitamente le ditte di traslochi nazionali dispongono di un magazzino per la custodia dei mobili propri.
 
Quanto costa il deposito mobili per un trasloco?
I prezzi in questo caso oscillano tra i 5 ed i 7 euro al metro cubo di spazio occupato per mese. Per una casa di 50mq si spendono circa 100 euro al mese.
Fonte: traslochinazionali.org
 
 
 

sabato 5 ottobre 2013

Trasporti su gomma

L’autotrasporto conto terzi è un’attività basilare del sistema economico moderno, che però comporta elevati costi in termini ambientali ed economici. In realtà, eliminando gli sprechi e ottimizzando la logistica, è possibile contenere notevolmente tali costi
Camion che effettuano viaggi parzialmente o del tutto scarichi, tratte uguali percorse più volte nel giro di poco tempo, organizzazione logistica basata su parametri diversi rispetto a quelli dell’ottimizzazione dell’utilizzo dei mezzi. Sono questi i problemi principali del trasporto di merci su gomma. Le conseguenze? Danni ambientali molto gravi e ingenti esborsi per la collettività – basti pensare alle tasse per mantenere le infrastrutture della logistica, per ripagare i danni degli incidenti stradali o per effettuare i necessari controlli sulla circolazione.



Nel nostro Paese ci sono circa 143.000 aziende di trasporto con licenza contro terzi, cioè dei professionisti che possono trasportare merci di tutti. Di queste, 40.000 sono senza veicoli, quindi sono soltanto dei meri intermediari, mentre le altre sono varie aziende distinte. Di queste, il 70% non ha più di tre addetti. Si tratta di un settore con realtà aziendali molto piccole, spesso addirittura monoveicolari. È indubbiamente una situazione molto caotica. Se poi consideriamo il fatto che ogni chilometro percorso da un autocarro provoca un impatto ambientale che non viene pagato da nessuno se non dalla collettività attraverso le malattie dovute all’inquinamento, il tempo perso a causa del traffico, gli incidenti, il consumo delle infrastrutture che noi paghiamo con le tasse, ci accorgiamo che è una catena che non può andare avanti all’infinito.
Fonte: ilcambiamento.it

martedì 1 ottobre 2013

Archiviazione documenti pubblica amministrazione

Il termine archivio è utilizzato anche per indicare il luogo fisico
 
in cui si conservano i documenti (nelle diverse fasi di gestione) e la struttura

organizzativa cui tale gestione è affidata.
L’archivio storico è sempre affidato a una parte terza, che nel caso dello
Stato, ai sensi della normativa vigente (dpr 1409/1963 sull'ordinamento
dell'amministrazione archivistica italiana e dlgs 490/1999 che approva il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) è
rappresentata dall'Archivio centrale dello Stato e dagli archivi di Stato
competenti per territorio, mentre nel caso di tutte le altre amministrazioni

pubbliche non statali il compito è riconosciuto a un servizio archivistico

interno all’amministrazione, ma dotato di un certo grado di autonomia e

affidato a personale specializzato nella disciplina archivistica. È tuttavia
opportuno chiarire non solo che l'archivio storico costituisce bene culturale
ed è perciò soggetto a una specifica azione di tutela da parte dello Stato, ma
anche che costituiscono beni archivistici tutelati "gli archivi e i singoli
documenti dello Stato" e "gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici",
indipendentemente dalla specifica fase di organizzazione (corrente, di
deposito, storica). Il compito della tutela è affidato agli Archivi di Stato e
all'Archivio centrale dello Stato per le carte delle amministrazioni statali
centrali e periferiche e alle Soprintendenze archivistiche per i documenti degli
enti pubblici.
 
La finalità generale di un sistema di gestione dei documenti è quella di
fornire a ogni struttura il necessario supporto documentario per lo
svolgimento efficiente delle proprie attività, garantendone la conservazione e
la fruizione sia a fini interni che di trasparenza amministrativa. La gestione
dei documenti è strettamente connessa al controllo dei flussi amministrativi,
ma non deve confondersi con gli obiettivi, gli strumenti e le regole
organizzative di questi ultimi6. La gestione dei documenti, così come
 
l'intervento di automazione del sistema informativo, non risolve difficoltà
preesistenti dovute a problemi di natura organizzativa.
Fonte: forumpa.it
 
 


Facchinaggio


Rientrano nella categoria “facchinaggio” le attività di:
 

· portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari,

compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di

bestiame, ed attivitàpreliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da

cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo

21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

· insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio,

gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e

piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o

senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero,

piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di

piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivitàpreliminari e

complementari.

L'attività di Facchinaggio è da considerarsi attivitàartigiana se vengono rispettati i requisiti e i




criteri dimensionali stabiliti dalla Legge quadro per l'artigianato, Legge 443/85.
 
 

Requisiti
 

Nello specificio i requisiti di onorabilità sono:

a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di

procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non

colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per

ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di

persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione

o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27

dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive

modificazioni,o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non

conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative,violazioni della legge

3 aprile 2001, n. 142;

f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della

legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità:


a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto

all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;

b) tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita

semplice o per azioni,gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le

cooperative.

Alle imprese di facchinaggio e' consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o

nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei

requisiti suddetti.



Fasce

Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto

dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.

Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di

classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le

imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella

fascia iniziale.

Le fasce di classificazione sono le seguenti:

a) inferiore a 2,5 milioni di euro


b) da 2,5 a 10 milioni di euro

c) superiore a 10 milioni di euro

L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei

servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che

l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 art. 47.

All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello

corrispondente alla fascia in cui è inserita.
 
Fonte: asseimprenditori.it