sabato 28 marzo 2015

Smaltimenti certificati Sassari


Il certificato di avvenuto smaltimento è la certificazione che attesta l’avvenuto

smaltimento dei rifiuti. La gestione dei rifiuti – come noto – si fonda sul principio di

cooperazione e responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. Il produttore del rifiuto

avrebbe una posizione di garanzia in relazione al corretto esito della gestione e quindi, in

buona sostanza, obblighi di vigilanza sullo svolgimento delle operazioni da parte dei

soggetti affidatari dei rifiuti. L’esistenza della responsabilità concorrente del produttore

estesa fino al punto di garantire la corretta conclusione del ciclo gestionale è stata oggetto

di dispute giurisprudenziali.

La sussistenza della posizione di garanzia in capo al produttore dei rifiuti in ordine alla

corretta gestione degli stessi appare chiaramente nell’economia del D.Lgs 152/06

nell’ipotesi di smaltimento dei rifiuti preceduta da stoccaggio intermedio. Recita l’art.

 

188, comma 4 : “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di


raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D

13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei

produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al

formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto

smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a

D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da

attribuire all'intermediario dei rifiuti”.

 

La norma, oltre a sottolineare la responsabilità del produttore, chiarisce che gli obblighi

di controllo e vigilanza si perpetuano anche quando i rifiuti sostano in siti intermedi di

stoccaggio. In tali evenienze – tra l’altro sempre più usuali - l’affidamento del carico al

sito intermedio non garantisce i produttori circa la corretta gestione futura.

Gli obblighi di controllo gravanti in capo al garante detentore / produttore possono

essere validamente trasferiti ad altri soggetti, coinvolti nella gestione dei rifiuti. E nel

caso il titolare originario della posizione di garanzia, dal momento che ha correttamente

trasferito rifiuto e poteri di disposizione, ne resta liberato. A tal fine il produttore è

 

tenuto a controllare la sussistenza di una valida autorizzazione in capo al soggetto che

prende in carico i rifiuti, nonché l’effettiva consegna degli stessi a tale soggetto tramite il

formulario di identificazione. Per di più, il produttore ha l’obbligo di accertarsi non solo

del conferimento all’impianto intermedio, ma anche dello smaltimento definitivo

all’impianto finale. Pertanto, oltre alla quarta copia del formulario, il produttore

dovrebbe ricevere anche il certificato di avvenuto smaltimento.

Solo qualora siano rispettate tutte queste condizioni, il produttore – garante originario

può spogliarsi della detenzione dei rifiuti e trasferire ad altro detentore qualificato la

responsabilità.

Il problema che in questo momento assilla operatori e giuristi è che il Decreto Ministeriale

che dovrebbe definire le modalità di emissione del certificato di avvenuto smaltimento

ancora non è stato emanato. Inevitabilmente, si crea una situazione spiacevole: le

imprese di smaltimento sono riluttanti a rilasciare il certificato di avvenuto smaltimento,

trincerandosi dietro la carenza del Decreto attuativo.

Si determina, alla fine dei conti, una condizione di incertezza e disordine. In linea di

principio il produttore può giustamente pretendere il certificato di avvenuto smaltimento

per esonerarsi da responsabilità e tale documentazione risponde ad esigenze di chiarezza

e tracciabilità imposte dalla normativa dei rifiuti. Ma di contro i siti di smaltimento non

sono obbligati a rilasciare il certificato di avvenuto smaltimento in base alla normativa di

settore.

Il produttore è quindi costretto a rimedi preventivi. Una soluzione valida potrebbe essere

la previsione in sede contrattualistica dell’obbligo del gestore del sito intermedio o

direttamente il gestore dell’impianto di destino a rilasciare il certificato di avvenuto

smaltimento con l’indicazione della quantità del rifiuto smaltito, pena la revoca

dell’incarico. E ciò, senza dirlo, fintanto che non venga emanato il Decreto ministeriale

atteso. Si badi, l’osservanza di tale obbligo è vincolante nei rapporti tra le parti e non al di

fuori. Un organo di vigilanza, tanto per chiarire, non potrebbe pretendere il certificato in

sede di controllo ed impartire sanzioni a riguardo.

Nell’ipotesi in cui si tratti di spedizione transfrontaliera di rifiuti, il discorso si semplifica

notevolmente. La normativa comunitaria (Regol. 1013/2006 Ce) impone con chiarezza

l’obbligo del certificato di avvenuto smaltimento da inviarsi non oltre trenta giorni dal

completamento delle operazioni di smaltimento e comunque non oltre un anno dal

ricevimento dei rifiuti. Deve essere inviato alle autorità e al notificatore. Il produttore

potrebbe ben chiedere, quindi, il certificato di avvenuto smaltimento emesso

dall’impianto di smaltimento tedesco, anzi potrebbe pretenderlo pur in assenza di una

convenzione tra le parti e, a norma del diritto comunitario, l’impianto di destino è tenuto

a trasmetterlo.

Sembra opportuno in ogni caso rammentare che, sebbene la quarta copia del formulario

(o i documenti di accompagnamento previsti dalla normativa comunitaria) e il certificato

di avvenuto smaltimento rappresentino documenti assai significativi ai fini dell’esonero

da responsabilità, gli elementi del dolo e della colpa coprono una posizione rilevante

nella valutazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione. E, pertanto,

anche a fronte di documentazione regolare potrebbe esservi un riconoscimento di

responsabilità in capo al soggetto. Per di più l’omissione verifiche necessarie per dolo o

colpa impedisce che il garante originario si liberi da responsabilità , con la conseguenza

che potrebbe essere chiamato a rispondere per gli illeciti commessi da coloro che hanno

ricevuto i rifiuti.

Fonte: ambientelegale.it

Nessun commento:

Posta un commento